03/11/2010
PARAMETRI TECNICO-ECONOMICI DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE - Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 2413 in data 10/9/2010
1. Risparmio energetico
1.a Le installazioni suscettibili di agevolazione sono riconducibili agli interventi di isolamento che
possono migliorare le prestazioni energetiche dell'involucro edilizio, in corrispondenza delle diverse
componenti opache e trasparenti: coperture, pareti perimetrali, strutture orizzontali esposte e
serramenti esterni.
1.b Sono suscettibili di agevolazione secondo le modalità del presente allegato, gli interventi di cui al
punto 1.a effettuati in corrispondenza dell’involucro edilizio di edifici sottoposti a recupero edilizio
non ricadenti nei casi di cui al punto 2 dell’Allegato C, comunque definiti dai titoli abilitativi rilasciati
dalle amministrazioni comunali.
1.c Per le finalità di cui al presente allegato, le componenti edilizie costituenti l’involucro edilizio, che
possono essere oggetto di intervento di risparmio energetico, sono individuate come segue:
▪ Gruppo I - strutture verticali opache (in muratura, in calcestruzzo, in legno, …)
▪ Gruppo II A - strutture orizzontali e suborizzontali opache costituenti copertura degli edifici
▪ Gruppo II B - strutture orizzontali e suborizzontali opache diverse dalle coperture (pavimenti e
solai verso locali non riscaldati o verso l’esterno)
▪ Gruppo III - strutture trasparenti (serramenti esterni, "velux", pareti perimetrali vetrate, …).
1.d Per ognuno dei Gruppi di cui sopra è individuato il requisito minimo dell'intervento (resistenza
termica minima o trasmittanza termica massima), in corrispondenza delle diverse componenti
edilizie
2. Sistemi attivi
2.a Per tutti i tipi di intervento, i costi ammissibili della manodopera sono limitati all’installazione dei
componenti finanziabili e comunque nella misura massima corrispondente al 30% del costo dei
medesimi componenti.
2.b I sistemi per la produzione di energia termica devono essere destinati unicamente al riscaldamento
degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria.
2.c Gli interventi non sono finanziabili se l’importo delle agevolazioni è inferiore a 500 euro.
2.1 Collettori solari
2.1.a I sistemi a collettori solari devono essere dotati di boiler di accumulo installato all’interno
dell’edificio. Per i sistemi con boiler esterno l’agevolazione è ridotta del 60%.
2.1.b Sono ammissibili ad agevolazione tutti i componenti del circuito primario del sistema
solare, sino al sistema di accumulo compreso. Gli scambiatori di calore, se non installati sul
circuito primario, sono finanziabili unicamente se contenuti nel sistema di accumulo. Non
sono invece suscettibili di agevolazione i lavori edili, i sistemi di integrazione, di
distribuzione del calore e di riscaldamento degli ambienti.
2.1.c Non sono ammessi gli interventi che presentino uno scostamento rispetto all’azimut (quale
orientamento dei collettori rispetto al sud) maggiore di 90°.
2.1.d Il beneficio economico è determinato in base alla superficie di apertura installata.
2.1.e L’agevolazione per la produzione di acqua calda sanitaria è determinata nella misura di 600
euro/m2 di superficie di apertura dei collettori installati, nel caso di collettori piani, e di 720
euro/m2, nel caso di collettori sottovuoto, computata fino ad un massimo di 1 m2 per ogni
occupante; al riguardo, gli occupanti delle unità abitative sono comunque presi in
considerazione tenendo conto dell’organizzazione funzionale degli ambienti e non in base
all’effettiva composizione del nucleo familiare.
2.1.f Nel caso di impianti destinati anche all’integrazione del riscaldamento degli ambienti,
qualora il sistema di distribuzione del calore, al servizio della singola unità abitativa, sia
prevalentemente del tipo "a bassa temperatura" (ossia alimentato con temperature inferiori a
50°C), la superficie di apertura dei collettori impiegata per il calcolo dell'agevolazione è
computata fino ad un massimo di 2 m2 per ogni occupante. La prevalenza del sistema "a
bassa temperatura" è valutata in termini di superficie riscaldata; pertanto, per sistema
prevalente "a bassa temperatura" si intende quello che rispetta la seguente condizione:
superficie riscaldata “a bassa temperatura” > superficie riscaldata “ad alta temperatura”;
2.1.g L’importo dell’agevolazione non può superare il 50% della spesa ammissibile risultante
dalla documentazione di spesa (fatture commerciali quietanzate).
2.2 Generatori di calore a biomassa legnosa
2.2.a Sono finanziabili gli impianti destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione
di acqua calda sanitaria i cui generatori di calore siano rispondenti, per le diverse tipologie,
alle seguenti normative:
UNI EN 303/5 per le caldaie
UNI EN 13229:06 per i termocamini
UNI EN 13240:06 per le termostufe
UNI EN 14785:06 per i termocamini e le termostufe alimentati a pellet di legno
UNI EN 12815 per le termocucine
e presentino un rendimento alla potenza nominale, misurato in conformità ai metodi
prescritti dalle medesime normative e documentato dal certificato della prova di laboratorio,
nel rispetto dei requisiti specificati al punto 2.2.g., non inferiore a quanto indicato nella
tabella seguente:
Tipologia apparecchio Rendimento minimo
Caldaie 90%
Termocamini – termostufe – termocucine
alimentati con legna a ceppi
83%
Termocamini – termostufe – termocucine
alimentati a pellet
90%
Ai soli fini del presente allegato e fermo restando il requisito sopraindicato (rendimento non
inferiore al 90%), per i generatori di calore di potenza nominale superiore a 300 kW il
rendimento è certificato dalla prova di laboratorio effettuata utilizzando la metodologia
prevista dalla norma UNI EN 303/5. In relazione a quanto sopra, è costituita, presso il
Centro osservazione e attività sull'energia (COA energia), di cui all'art. 3 della l.r. 3/2006,
un'apposita banca dei dati caratteristici di funzionamento dei generatori di calore a biomassa
legnosa, organizzata in base alla documentazione tecnica messa a disposizione dalle imprese
costruttrici, nel rispetto dei sopraindicati requisiti previsti dalla normativa tecnica di
riferimento, nonché dal sopraccitato punto 2.2.g, aggiornabile in qualunque momento per
iniziativa degli stessi produttori e che rappresenta l'ambito esclusivo di riferimento per
l'individuazione degli apparecchi suscettibili di agevolazione. Qualora gli impianti siano ad
alimentazione promiscua (ovvero che possono utilizzare combustibili diversi: legna a ceppi,
cippato, pellet, …), l'agevolazione viene calcolata in base alle caratteristiche tecniche riferite
al combustibile cui corrisponde la più alta potenza nominale. La stessa agevolazione viene
ridotta del 50% qualora, con uno dei differenti combustibili, il generatore di calore non
raggiunga il rendimento minimo prescritto.
2.2.b Non sono ammessi ad agevolazione gli apparecchi che utilizzano l’aria quale fluido
termovettore (a titolo esemplificativo: stufe, caminetti, radiatori individuali, …). Nel caso di
caldaie, l’impianto è finanziabile soltanto se serve l’intero edificio.
2.2.c Gli apparecchi progettati per la cessione diretta all’ambiente di una frazione significativa
dell’energia termica prodotta, quali i termocamini, le termostufe e le termocucine, non sono
finanziabili se installati in locali accessori non destinati ad un utilizzo continuativo da parte
degli occupanti (a titolo esemplificativo: lavanderie, stirerie, depositi, magazzini, taverne,
…).
2.2.d Non sono finanziabili le installazioni di bruciatori a biomassa legnosa su caldaie preesistenti.
Non sono altresì ammesse ad agevolazione le installazioni ricadenti in aree per le quali sia in
esercizio una rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali limitazioni all’allacciamento
stabilite dall’azienda distributrice.
2.2.e Per gli impianti funzionanti con legna a ceppi, è prescritta l'installazione di un accumulatore
inerziale (puffer). Detta prescrizione si applica anche agli apparecchi ad alimentazione
promiscua (così come specificati al punto 2.2.a).
2.2.f Sono finanziabili unicamente il generatore di calore (caldaia, bruciatore a pellet o a cippato),
la pompa di circolazione primaria, l’eventuale scambiatore di calore, l'accumulatore
inerziale, il sistema di alimentazione (nel caso di sistemi a biomassa sminuzzata come
cippato o pellet). Per i generatori di calore combinati viene preso a riferimento il costo di un
omologo apparecchio (del medesimo costruttore) funzionante esclusivamente a biomassa
legnosa.
2.2.g Il valore del rendimento da adottare nel calcolo dell’agevolazione è documentato dal
certificato della prova di laboratorio di cui al punto 2.2.a, attestante le caratteristiche di
funzionamento del generatore di calore, rilasciato da un laboratorio accreditato dal
ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento) o da altro Ente omologo rientrante nel
circuito europeo EA (European cooperation for the Accreditation) o nel circuito
internazionale ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
2.2.h L’agevolazione è correlata alla potenza nominale installata ed è calcolata rispettivamente
nella misura di 80 euro/kW per termocamini, termostufe e termocucine, di 120 euro/kW per
caldaie a caricamento manuale e di 150 euro/kW per caldaie a caricamento automatico.
2.2.i L’importo dell’agevolazione non può superare il 50% della spesa ammissibile risultante dalla
documentazione di spesa (fatture commerciali quietanzate).
2.3 Generatori di calore a gas
2.3.a Sono finanziabili gli impianti centralizzati degli edifici, destinati al riscaldamento
degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, alimentati da combustibili
gassosi (come metano o GPL); non sono ammessi a finanziamento gli impianti
termici al servizio della singola unità abitativa e neppure gli apparecchi che
utilizzano esclusivamente l’aria quale fluido termovettore (a titolo esemplificativo:
stufe, caminetti, radiatori individuali, …). Nel caso di edifici unifamiliari l’impianto
è finanziabile soltanto se serve l’intero edificio.
2.3.b Non sono ammesse ad agevolazione le installazioni ricadenti in aree per le quali sia
in esercizio una rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali limitazioni
all’allacciamento stabilite dall’azienda distributrice.
2.3.c Sono ammissibili a finanziamento soltanto i generatori di calore che presentano un
rendimento di combustione alla potenza nominale non inferiore al 96%, documentato
da certificazione rilasciata dal costruttore.
2.3.d E’ finanziabile unicamente il generatore di calore (caldaia e bruciatore).
2.3.e L’agevolazione è correlata alla potenza nominale installata ed è calcolata nella
misura di 35 euro/kW.
2.3.f L’importo dell’agevolazione non può superare il 30% della spesa ammissibile
risultante dalla documentazione di spesa (fatture commerciali quietanzate).
2.4 Pompe di calore
2.4.a Sono finanziabili le pompe di calore destinate al riscaldamento centralizzato degli ambienti
e/o alla produzione centralizzata di acqua calda sanitaria degli edifici, siano esse del tipo "a
compressione" (azionate da motori elettrici o termici) ovvero del tipo "ad assorbimento". Nel
caso di edifici unifamiliari l’impianto è finanziabile se serve l’intero edificio.
2.4.b Sono finanziabili unicamente: la pompa di calore, il sistema di captazione dell'energia dalla
sorgente fredda e l’eventuale sistema di recupero del calore del motore di azionamento. Non
sono computati, ai fini del calcolo del finanziamento, i costi relativi all'escavazione
eventualmente necessaria per l'insediamento del sistema di captazione.
2.4.c L’agevolazione è correlata alla potenza nominale installata.
2.4.d Sono ammissibili a finanziamento soltanto le pompe di calore che presentano un
valore di C.O.P. (coefficiente di prestazione), derivabile dalle specifiche tecniche in
conformità alla norma UNI EN 14511:2004, non inferiore ai valori indicati nella
tabella seguente (apparecchi con alimentazione elettrica). Nel caso di macchine
alimentate da fonti primarie, il calcolo del C.O.P. viene effettuato considerando come
fattore per la conversione dell’energia elettrica in energia primaria, quello
corrispondente al consumo specifico medio della produzione termoelettrica italiana
indicato nella delibera di aggiornamento emanata dall’Autorità per l’energia elettrica
e il gas (AEEG):
Tipo di pompa di
calore
Ambiente
esterno
(°C)
Ambiente
interno
(°C)
C.O.P.
Aria/acqua 7 35 4,1
Terreno/acqua 0 35 4,3
Acqua/acqua 10 35 5,1
I diversi tipi di pompe di calore sono identificati con l’uso di due termini combinati:
il primo indica la sorgente termica utilizzata per prelevare il “calore ambiente” (aria,
terreno, acqua); il secondo termine indica il fluido (acqua) con il quale si trasporta,
all’interno dei locali, il calore prodotto.
2.4.e La quota di finanziamento per unità di potenza nominale installata è pari a 400 euro/kW per
pompe di calore del tipo “terreno/acqua”, a 300 euro/kW per pompe di calore del tipo
“acqua/acqua” e a 200 euro/kW per pompe di calore del tipo “aria/acqua”. Qualora il sistema
di distribuzione del calore sia prevalentemente del tipo "ad alta temperatura" (ossia
alimentato con temperature superiori a 50°C), l’importo dell’agevolazione è ridotto del 50%.
La prevalenza del sistema "ad alta temperatura" è valutata in termini di superficie riscaldata;
pertanto, per sistema prevalente "ad alta temperatura" si intende quello che rispetta la
seguente condizione:
superficie riscaldata “ad alta temperatura” > superficie riscaldata “a bassa temperatura”;
2.4.f Non sono ammesse ad agevolazione le installazioni ricadenti in aree per le quali sia in
esercizio una rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali limitazioni all’allacciamento
stabilite dall’azienda distributrice.
2.4.g Non sono ammessi ad agevolazione gli apparecchi che utilizzano l’aria quale fluido
termovettore.
2.4.h L’importo dell’agevolazione non può superare il 50% della spesa ammissibile risultante dalla
documentazione di spesa (fatture commerciali quietanzate).
2.5 Impianti fotovoltaici
2.5.a Sono ammessi ad agevolazione gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici non
connessi alla rete elettrica di distribuzione (stand alone) e gli impianti fotovoltaici, di
potenza nominale non superiore a 20 kW, realizzati in corrispondenza di edifici già allacciati
alla locale rete di distribuzione dell'energia elettrica o inseriti all'interno di agglomerati
urbani già serviti dalla medesima rete. I moduli fotovoltaici possono costituire parte degli
elementi costruttivi fissi di complessi edilizi, ovvero possono essere installati sui medesimi
(o sulle relative pertinenze); inoltre, possono essere installati su traliccio (sistemi di
illuminazione fissi, sistemi ad inseguimento del tipo “girasole” e similari) o sulle strutture di
supporto del generatore fotovoltaico poggiate a terra.
2.5.b I moduli fotovoltaici e le relative prestazioni devono essere garantiti dal produttore per
almeno 20 anni e, in particolare, il decadimento delle loro prestazioni (potenza nominale)
deve risultare non superiore al 20% nell’arco dello stesso periodo. L’intero impianto e le
relative prestazioni di funzionamento devono essere garantite per almeno 2 anni dalla data di
messa in esercizio dell’impianto stesso.
2.5.c Le spese ammissibili costituenti il costo d’investimento, in base al quale è calcolato il
finanziamento, sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci: fornitura dei materiali, dei
componenti e della mano d’opera necessari alla realizzazione dell'impianto, eventuali opere
edili strettamente necessarie all’installazione dell'impianto.
2.5.d La quota di finanziamento è stabilita nella misura di 5 euro per unità di potenza di picco
installata (Wp) per impianti non connessi alla rete e di 1,5 euro per unità di potenza di picco
installata (Wp) per impianti connessi alla rete.
2.5.e Nel caso di impianti fotovoltaici non connessi alla rete elettrica di distribuzione (stand alone)
l’importo dell’agevolazione non può comunque superare il 70% della spesa ammissibile
documentata (fatture commerciali quietanzate). Se gli impianti sono installati all'interno di
parchi e aree naturali protette, che conseguano la completa integrazione del generatore
fotovoltaico nella struttura edilizia, il contributo per unità di potenza di picco installata è
aumentato del 20%.
2.5.f Nel caso di impianti fotovoltaici realizzati in corrispondenza di edifici già allacciati alla
locale rete di distribuzione dell'energia elettrica o inseriti all'interno di agglomerati urbani già
serviti dalla medesima rete, l’importo dell’agevolazione non può comunque superare il 20%
della spesa ammissibile documentata (fatture commerciali quietanzate).
2.6 Impianti idroelettrici
2.6.a Sono finanziabili gli impianti per la produzione di energia idroelettrica la cui produzione
viene utilizzata integralmente in edifici di tipo residenziale. Il contributo viene concesso
nella misura massima del 40% sulle spese ammissibili relative al gruppo generatore (turbina
e alternatore) con un limite massimo del contributo di euro 1.000/kWi, la spesa ammissibile
è quella risultante dalla documentazione di spesa (fatture commerciali quietanzate).
2.6.b Il limite viene calcolato sul minor valore tra la potenza massima producibile, desumibile dal
disciplinare di subconcessione, e la potenza nominale ("di targa") del gruppo generatore
installato. Nel caso la produzione idroelettrica venga impiegata, per una quota superiore al
70%, per l’alimentazione di pompe di calore, il contributo è elevato del 10%.
2.7 Sistemi di illuminazione
2.7.a Sono finanziabili i sistemi di illuminazione che, sfruttando la fonte solare, trasportano la luce
mediante tubi di luce o guide d’onda. L'agevolazione comprende soltanto le spese per i
materiali e l’installazione; sono esclusi gli impianti accessori (integrazione
dell’illuminazione, ventilazione, ...) e le opere edili.
2.7.b Il finanziamento è valutato sulla base dell’illuminazione ottenibile in una giornata estiva
serena tra le 9 e le 18 alla latitudine di 45°.
2.7.c L’agevolazione è determinata nella misura di 0,06 euro per lumen reso.
2.7.d L’agevolazione massima non può comunque superare il 30% della spesa ammissibile
risultante dalla documentazione di spesa (fatture commerciali quietanzate).
2.8 Allacciamento alle reti di teleriscaldamento
2.8.a Sono finanziabili le opere necessarie all’allacciamento di edifici residenziali ad una rete di
teleriscaldamento, purché alimentate mediante l’utilizzo delle fonti rinnovabili oppure di
combustibili gassosi.
Per le finalità di cui al presente allegato, si intende per rete di teleriscaldamento un sistema
atto al trasporto e consegna di energia termica prodotta in una o più centrali di produzione,
destinata alla climatizzazione di ambienti nonché alla produzione di acqua calda ad uso
igienico-sanitario.
Un sistema di teleriscaldamento deve soddisfare contestualmente le seguenti condizioni:
essere al servizio di un comparto urbano esistente o programmato e alimentare una
pluralità di edifici appartenenti a soggetti diversi mediante una rete di trasporto
dell’energia termica posata prevalentemente in suolo pubblico;
essere un sistema aperto ovvero, nei limiti di capacità del sistema, consentire
l’allacciamento alla rete di ogni potenziale cliente secondo principi di non
discriminazione;
la cessione dell’energia termica ai clienti deve essere regolata da contratti di
somministrazione atti a disciplinare le condizioni tecniche ed economiche di fornitura
del servizio secondo principi di non discriminazione.
Sono perciò indispensabili le operazioni di: produzione, trasporto, cessione, contabilizzatone
e fatturazione.
2.8.b Il beneficio economico è determinato in rapporto alla fascia di potenza della sottostazione
installata, in base alla seguente tabella:
Fascie di potenza delle
sottostazioni
(limite superiore)
Agevolazioni
[kW] [euro/sottostazione]
30 3.600,00
50 4.000,00
75 4.300,00
100 4.500,00
150 5.100,00
200 5.500,00
250 6.100,00
300 6.600,00
350 7.000,00
400 7.400,00
450 7.900,00
500 9.100,00
550 9.400,00
600 9.800,00
650 10.100,00
700 10.500,00
750 11.100,00
800 11.700,00
900 12.500,00
1.000 13.300,00
1.100 13.900,00
1.200 14.400,00
1.300 15.000,00
1.400 15.000,00
1.500 15.000,00
Oltre 1.500 15.000,00
2.8.c Le spese ammissibili costituenti il costo d’investimento, in base al quale è calcolato il
finanziamento, sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:
fornitura e posa dei materiali componenti la sottostazione di scambio termico
(sottocentrale termica d'utenza a teleriscaldamento: circuito primario e secondario);
fornitura e posa in opera di materiale e componenti per l’allacciamento al servizio di
teleriscaldamento. Per allacciamento si intende la parte di impianto compresa tra la rete
interrata o in cunicolo tecnologico di distribuzione del teleriscaldamento e le
sottostazioni di scambio termico);
eventuali opere edili e allacciamenti elettrici strettamente necessari all’installazione
dell'impianto.
2.8.d L’agevolazione massima non può comunque superare il 30% della spesa ammissibile
risultante dalla documentazione di spesa (fatture commerciali quietanzate).
2.8.e Le agevolazioni previste dal presente punto sono concesse a condizione che le società
proprietarie delle reti e delle apparecchiature sottoscrivano un'autorizzazione all'erogazione
dei finanziamenti a favore della totalità degli utenti allacciati.
03/11/2010
Incentivi caldaie
Normative
ANGAISA chiede nuovi incentivi per la rottamazione delle caldaie
ANGAISA ha accolto con estremo favore le dichiarazioni del Ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo che, nell'ambito di un "Piano nazionale contro lo smog", ha auspicato, il 27 gennaio scorso, la rottamazione delle caldaie vecchie e la loro sostituzione con i nuovi modelli caratterizzati da una migliore efficienza energetica.
"Le parole del Ministro Prestigiacomo sono estremamente importanti, – ha ribadito il Presidente di ANGAISA, Mauro Odorisio - attendiamo ora un segnale concreto da parte del Governo: queste dichiarazioni di principio dovrebbero essere seguite, nel più breve tempo possibile, dall'adozione di misure straordinarie, che possano promuovere un effettivo rinnovamento del parco caldaie italiano, obsoleto e inefficiente. Si tratterebbe di un contributo importante a favore del risparmio energetico e in grado di garantire una sostanziale diminuzione delle emissioni inquinanti; per questo auspichiamo l'introduzione di nuovi incentivi per la sostituzione delle vecchie caldaie, purché caratterizzati da modalità di fruizione estremamente semplici".
"A questo proposito – ha concluso Odorisio – proponiamo di attivare meccanismi analoghi a quelli della detrazione fiscale introdotta dalla manovra finanziaria 2007 per la sostituzione di frigoriferi e congelatori, che prevedono solamente l'onere di conservare la documentazione attestante l'acquisto effettuato e le caratteristiche del prodotto sostituito".